Statuto



TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede
E’ costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile l’associazione, libera, autonoma, apolitica e apartitica, denominata “ASSIMPRENDITORI”, organizzazione volontaria e non lucrativa degli operatori economici nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome, d’ora in poi chiamati più semplicemente imprenditori. L’Associazione e’ costituita in base all’art. 39 della Costituzione.

Art. 2 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata

Art.3 – Sede
L’Associazione ha sede in Via Ticinello n. 20, 27100 Pavia (PV) e può aprire sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all’estero, con deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 4 – Norme regolamentari
La disciplina dell’associazione è contenuta nel presente Statuto.

Art. 5 – Scopo associativo
L’associazione si prefigge lo scopo di dare alle imprese associate servizi ed assistenza nei settori di loro appartenenza, In particolare l’associazione si propone:
• di fornire agli associati servizi e strumenti di assistenza e di tutela nell’ambito giuridico, strategico organizzativo, commerciale e di relazione con ogni struttura, ente e organismo della pubblica amministrazione; di fornire agli associati servizi risultati di studi e ricerche
• la diffusione della cultura della libera iniziativa economica privata, sia essa artigianale, industriale, libero-professionale o commerciale comunque svolta, sia in forma individuale che associata, nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
• la difesa dei legittimi interessi della libera impresa, dei liberi imprenditori e professionisti, di quelli morali e materiali delle imprese, degli imprenditori e dei liberi professionisti anche tra loro associati, assumendone la rappresentanza presso le autorità locali pubbliche e private ,nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia richiesto dalle norme o sia ritenuto utile o necessario ai fini degli associati;
• di promuovere la crescita culturale della libera iniziativa economica privata anche mediante la costituzione o la partecipazione alla costituzione e alla gestione di appositi organismi;
• di assumere la partecipazione e di favorire la costituzione d’istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione degli interessi degli associati.
• di realizzare scopi di tutela, anche a livello di coordinamento con altre associazioni e ordini professionali e/o di categoria, per rappresentare nelle istituzioni e presso le aziende e imprese di pubblico servizio e/o di gestione della grande utenza le legittime istanze degli associati;
• di stipulare accordi e convenzioni per imprese, imprenditori, professionisti o loro raggruppamenti, in particolare quelli collettivi, nel rispetto dei principi statutari;
• di esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, competenti autorità, ovvero da deliberazioni dei propri organi;
• di promuovere attività di ricerca, d’insegnamento e d’aggiornamento
• di promuovere attività finalizzate a garantire, la continuità delle funzioni di conduzione e di direzione aziendale, imprenditoriale e/o libero professionale.

L’Associazione, inoltre, si pone come:

• punto di riferimento professionale nei riguardi d’Università, Istituzioni, Amministrazioni,
• Enti e società pubbliche e private impegnate nella ricerca di qualificazione di strutture, di servizi e di risorse riconducibili all’impresa, all’imprenditoria e alla libera professione;
• punto di riferimento operativo per la collaborazione e la proposizione legislativa in tema di libera iniziativa economica privata.

Alla rappresentatività sindacale e di categoria, ASSIMPRENDITORI si propone di:

a) disciplinare i rapporti di lavoro degli associati con i propri lavoratori dipendenti
b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali degli associati, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
c) prestare la propria assistenza agli associati nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private;
d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi degli associati;
e) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale; organizzare attività di formazione ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dei vari Accordi tipo quelli Stato-Regioni;
f) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari associati o categorie di associati presenti nel territorio, svolgendo opera di conciliazione;
g) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell’Associazione
h) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare gli associati a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale;

Per conseguire i suoi scopi l’Associazione può erogare contributi, effettuare beneficenza, assumere partecipazioni, aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro, tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi anche come socio sovventore in consorzi o società cooperative.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, purché integrative delle stesse.
Con riferimento agli accordi di carattere datoriale e/o sindacale e dei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale e delle relazioni e dei patti connessi compresi gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali di formazione continua, quindi, alle relazioni sindacali e datoriali in generale ASSIMPRENDITORI fa riferimento e s’impegna ad onorare assumendo come proprie le disposizioni, gli adempimenti e le spettanze discendenti dagli accordi stipulati dal sistema confederale di appartenenza.

TITOLO II – I SOCI

Art. 6 – Categorie di soci
Possono essere soci le persone, società giuridiche, enti, associazioni e soggetti individuali senza partita Iva che ne condividono gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. All’atto di ammissione il socio si obbliga la pagamento in favore dell’Associazione di una quota associativa annuale i soci si distinguono in:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci sostenitori
a) Sono soci fondatori coloro che hanno dato impulso alla costituzione di ASSIMPRENDITORI e sono intervenuti all’atto costitutivo sottoscrivendolo; la qualità di socio fondatore e i diritti ad essa attinenti non sono in alcun modo ed in alcuna forma trasmissibili a terzi. I diritti di socio fondatore si perdono per rinuncia, anche tacita, per atti contrari all’interesse dell’associazione o della concedente o per decesso dell’associato.
b) soci ordinari tutti gli operatori economici privati operanti nei settori del commercio, industria, agricoltura, artigianato, libere professioni e attività autonome ovvero, più semplicemente, ogni imprenditore nel senso lato del termine e comunque tutti i soggetti privati anche senza partita Iva.
c) Sono soci sostenitori i soci ordinari che sostengono l’Associazione versando di propria iniziativa una determinata somma;

E’ rinuncia tacita la fuoriuscita del socio dall’associazione, per ritiro dalla stessa o per abbandono.
Tutti i soci, hanno pari diritti e pari doveri, salvo quanto specificamente previsto per i soci fondatori.
Ciascun socio ha un solo voto, che esprime in proprio o a mezzo di un proprio delegato.

Art.7– Domanda di adesione
La domanda di adesione ad ASSIMPRENDITORI , deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa. L’ammissione, accolta con riserva. In assenza di alcuna contraria delibera la domanda s’intende accettata.
La domanda di adesione, se accolta, vincola l’associato al rispetto dello Statuto nonché al pagamento del contributo associativo.

Art. 8– Durata dell’iscrizione
L’adesione o iscrizione all’Associazione quanto all’esercizio dei diritti partecipativi attivi e passivi ha validità e durata per l’anno civile in corso alla data di presentazione della domanda di adesione e per l’anno solare per la fruizione dei servizi datoriali.
L’adesione e si rinnova di anno in anno, con versamento della quota per l’anno
Il socio di impresa decaduta a propria volta decade automaticamente, da ogni carica

Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo
Il rapporto associativo cessa:
• per decadenza o mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto nonché:
• per recesso o dimissioni, salvi gli impegni assunti nei modi e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7;
• per provvedimento deliberata dal Consiglio Direttivo;
• per mancato versamento della quota associativa (v. art. 8);
• per cessazione o scioglimento dell’Associazione.

Con la cessazione l’associato decade automaticamente dalle cariche sociali.

Art. 10 – Esercizio dei diritti sociali
Tutti gli associati, hanno pari diritti e pari doveri; ogni associato esprime un solo voto.

Art. 11 – Obblighi degli associati
Gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 12 – Sanzioni
I soci in-ottemperanti agli obblighi nascenti da questo Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
1) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea degli associati;
2) sospensione da ogni carica, servizio e attività sociale;
3) decadenza da cariche interne o esterne all’Associazione;
4) sospensione dall’elettorato attivo e/o passivo;
5) espulsione.
Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono comunicate a mezzo posta elettronica certificata all’interessato.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI

Art. 13 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
1. all’Assemblea Generale degli Associati;
2. il Presidente
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 14 – Elettorato attivo, durata, decadenza
Possono ricoprire cariche sociali – eccezione fatta per il primo mandato – soltanto le persone fisiche designate ed atte a rappresentare società, enti, organizzazioni, studi od aziende di professionisti regolarmente iscritti.
Tutti gli eletti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute in corso d’anno alle riunioni dell’organo di appartenenza.
In tale caso subentrerà di diritto il primo dei non eletti .
Il membro così eletto durerà in carica per lo stesso periodo di quello sostituito.
I soci che ricoprono cariche sociali debbono dimostrare, se richiesti, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con propria delibera dal Consiglio Direttivo.

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 15 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea degli associati è composta da tutti i soci iscritti in regola con il versamento del contributo associativo.

Convocazione
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio sociale, per iniziativa del Presidente. La convocazione è inoltrata per iscritto e diffusa ai soci tramite strumenti informatici almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
E’ altresì convocata su richiesta della metà degli associati regolarmente iscritti o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo se ne ravvisa la necessita’.
Il Segretario Generale provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Maggioranze
Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda o successiva convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Non è ammessa la delega a terzi non soci. È ammessa la delega ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
Ad ogni associato, in regola con i versamenti contributivi, spetta sia nell’Assemblea ordinaria, sia in quella straordinaria un solo voto qualunque sia l’ammontare della quota da esso versata.

Art. 16 – Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
1) determinare le scelte e le direttive generali dell’Associazione
2) ogni 5 anni procede al rinnovo delle cariche sociali, con l’elezione del Consiglio Direttivo e contestualmente del presidente.
3) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo dell’Associazione per ciascun esercizio sociale;
4) stabilire eventuali criteri generali di determinazione dei contributi
5) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
6) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
7) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 – Composizione e nomine
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo 3 ad un massimo di 9 membri. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I membri del primo Consiglio, designati nell’atto costitutivo, durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
Possono candidarsi alla nomina di consigliere gli associati che alla data di presentazione della candidatura siano regolarmente iscritti all’Associazione.
In mancanza di candidature i Consiglieri scaduti sono rinnovati automaticamente per un eguale periodo.
Il Consiglio può anche nominare per cooptazione, in numero non superiore a tre, i membri che sono venuti a mancare, i quali dureranno in carica per lo stesso tempo dei membri sostituiti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione è fatta a chiamata o all’indirizzo e-mail dei suoi membri. Anche senza convocazione è valida se presenti tutti i membri.

Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio ha il compito di:
• eleggere, al proprio interno il Segretario Generale dell’Associazione;
• eseguire i deliberati dell’Assemblea degli Associati;
• proporre all’Assemblea degli Associati le linee guida dell’Associazione;
• deliberare le direttive generali della politica associativa e per ogni atto ecceda l’ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea;
• indicare le questioni da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
• predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
• dichiarare la decadenza dei Consiglieri per i motivi previsti dal presente Statuto;
• predisporre le modifiche Statutarie che s’intendono sottoporre all’Assemblea degli Associati;
• stabilire il contributo associativo;
• richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea degli Associati;
• deliberare la costituzione di sedi, uffici o dipendenze distaccate sul territorio provinciale;
• sviluppare ed organizzare i servizi, l’assistenza e la consulenza per gli associati;
• intrattenere rapporti con le Pubbliche amministrazioni;
• promuovere ed attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale e per favorire la partecipazione alla vita associativa;
• deliberare sulle domande di adesione all’Associazione;
• deliberare l’espulsione dall’Associazione in base all’art. 9 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Poteri e attribuzioni
Il Presidente è nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e decade con esso. E’ rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli indifferibili o urgenti ovvero diretti a cautelare e/o conservare i diritti dell’Associazione, fra cui la nomina di difensori per resistere in giudizio. Gli atti di straordinaria amministrazione e la promozione delle liti di natura non conservativa o cautelare, devono essere previamente autorizzati con delibera del Consiglio.
Egli esegue le delibere del Consiglio e compie ogni altra attività da questo espressamente delegatagli. Per lo svolgimento del proprio incarico, può nominare un Direttore Generale cui può delegare taluni poteri e talune funzioni.
Presiede e dirige la Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Disposizioni generali sulle cariche
Il Consiglio Direttivo può stabilire, in riferimento ai rimborsi spese legati alle attività prestate per conto della associazione, il rimborso anticipato di tali spese.
L’accesso alle cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione è retto da principi di compatibilità con cariche politiche e altre eventuali cariche associative in altri enti.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal codice etico confederale comporta la decadenza dalla carica.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 21 – Poteri ed attribuzioni
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell’attività di ricerca.
Il comitato Tecnico Scientifico svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate.
È composto da un minimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, mandato rinnovabile. Il Comitato Tecnico Scientifico, organo scientifico dell’Associazione, è un organo consultivo.
Almeno una volta all’anno, il Comitato si riunisce per predisporre il programma tecnico scientifico dell’Associazione, sia annuale, sia pluriennale. Il Comitato, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La riunione può avvenire sia in presenza, sia in videoconferenza.
I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:
• proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare;
• fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo;
• promuovere l’indirizzo politico-culturale dell’Associazione;
• partecipare direttamente ed indirettamente alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua degli associati;
Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente del Comitato presiede le riunioni e ne coordina le attività. Ha diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con il diritto di esprimere pareri e proposte per quelle delibere che ritenga essere rilevanti in relazione alle linee programmatiche suggerite dal Comitato.
Il Presidente del Comitato ha la facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilanci
L’esercizio sociale si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, è altresì approvato il rendiconto preventivo.

Art. 23 – Modificazione statutarie
Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dagli Organi Sociali o da almeno la metà degli associati.
Devono essere formulate per iscritto e approvate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli scopi fondamentali dell’Associazione.
Contro le deliberazioni che modificano lo statuto è possibile proporre impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria nei termini di cui all’art. 1137 c.c.

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea con il voto favorevole espresso dai tre quarti degli associati presenti alla riunione che rappresentino almeno la metà degli associati regolarmente iscritti.
In seconda Assemblea deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti, qualunque ne sia il loro numero.
L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione deve provvedere, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

Art. 25 – Rinvio normativo
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.